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CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

E’ sicuramente la forma di prestito personale tra le più diffuse in Italia. Partendo dal concetto che la retribuzione di un dipendente rappresenta un credito, sulla base di quanto stabilisce l’art. 5 del Testo Unico 5 gennaio 1950 n. 180, ogni lavoratore può contrarre prestiti concordando di estinguerli cedendo al soggetto finanziatore una quota dello stipendio non eccedente il quinto dello stesso. La particolarità della CQS è appunto la modalità di rimborso: è direttamente il datore di lavoro, trattenendo dalla busta paga l’importo dovuto, a compiere i versamenti all’Istituto Finanziario. Ciò permette di risparmiare inutili perdite di tempo e oneri causati da eventuali dimenticanze o ritardi.
Inoltre, per la CQS, non saranno richieste motivazioni, né saranno effettuate indagini sulla situazione economica del richiedente, che non dovrà emettere cambiali, né serviranno firme di garanzia o di avallo da parte di terzi. Si potrà sempre estinguere il debito in via anticipata e quindi essere esonerati dal pagamento degli interessi non ancora maturati. La valutazione della domanda non sarà influenzata dalla presenza di disguidi, protesti o pignoramenti in corso. Una volta decisa la quota mensile da rimborsare e la durata effettiva del prestito, le condizioni resteranno fisse per tutta la durata dell’operazione. Una polizza rischio vita e rischio impiego assicurerà che non restino coinvolti eredi qualora, in caso di morte o di cessazione del rapporto di lavoro, il prestito non fosse stato ancora completamente estinto.

IL PRESTITO CON DELEGA DI PAGAMENTO

Se ci dovesse essere l’esigenza di un finanziamento con trattenuta in busta paga, ma si è già contratto un prestito mediante Cessione del Quinto, si potrà richiederne un altro con la Delega di Pagamento. Anche in questo caso il rimborso sarà effettuato mediante trattenuta diretta sulla busta paga e le condizioni saranno identiche a quelle della CQS.